' finanziaria 1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo vengono istituiti due bilanci:

  • a)Il bilancio della scorta stabilizzatrice;
  • b)Il bilancio amministrativo. 2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento ed alla gestione della scorta stabilizzatrice: i contributi versati da membri a norma dell'articolo 27, i ricavi delle vendite di scorte che formano la scorta stabilizzatrice o spese per acquisti di tali scorte; gli interessi sui depositi del bilancio della scorta stabilizzatrice; i costi relativi alle commissioni di acquisto e di vendita, all'immagazzinamento, al trasporto ed imballaggio, alla manutenzione e alla rotazione, e le spese assicurative. Tuttavia il Consiglio puo', con voto speciale, iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrata o spesa attribuibile a transazioni od operazioni connesse alla scorta stabilizzatrice. 3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento del presente accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali altre spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri valutati in conformita' all'articolo 24. 4. L'Organizzazione non e' responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori inviati presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 18.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art21 · fonte del testo