di esperti 1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori. 2. Se questa commissione di esperti viene nominata, essa si mette a disposizione del Consiglio e dei comitati per esprimere pareri e fornire assistenza, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43. 3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art19 · fonte del testo