1. Il Consiglio nomina una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori. 2. La Commissione esprime pareri e fornisce assistenza al Consiglio ed ai suoi comitati, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 44. 3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art20 · fonte del testo