[1]Articolo XXIII
[2]Ogni Stato membro conserva il diritto di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua sicurezza.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
[1]Articolo XXIII
[2]Ogni Stato membro conserva il diritto di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua sicurezza.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxxiii · fonte del testo
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