[1]ARTICOLO XX. (Testi facenti fede).

[2]I testi della presente Convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne inviera' copie certificate conformi a tutti i governi firmatari e aderenti.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorita', hanno firmato la presente Convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 14 giugno 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artxx · fonte del testo