[1]Articolo XIV Rapporti fra il preambolo e la convenzione

[2]La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sul grano del 1971.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi o dalle loro rispettive autorita', hanno firmato la presente convenzione alle date figuranti a fronte della loro firma. I testi della presente convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artxiv · fonte del testo