[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE del 1980 relativa all'aiuto alimentare

[4]ARTICOLO I. (Finalita).

[5]La presente Convenzione si propone come finalita' l'attuazione concreta, grazie a uno sforzo collettivo della comunita' internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla Conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalita' indicate nella presente Convenzione - di un aiuto alimentare pari ad almeno 10 milioni di t di frumento ed altri cereali idonei al consumo umano.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-arti · fonte del testo