ARTICOLO I Finalita' La presente convenzione si propone come finalita' il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunita' internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalita' indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare, pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-arti · fonte del testo