degli investimenti Le Parti contribuiscono a mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole a reciproci investimenti. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:

  • a)meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilita' d'investimento;
  • b)il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, tra il Cile e gli Stati membri interessati della Comunita', di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
  • c)lo sviluppo di procedure amministrative armonizzate e semplificate;
  • d)lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le PMI delle Parti.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art15 · fonte del testo