[1]degli investimenti

[2]Le Parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole, agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

[3]La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:

  • a)i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilita' d'investimento;
  • b)il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
  • c)l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
  • d)lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, in particolare con le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art15 · fonte del testo