Le Alte Parti contraenti promuoveranno visite di professori di Istituti d'istruzione superiore, di altro personale insegnante e di studenti, di scienziati, tecnici, letterati, artisti, giornalisti e personale della radiotelevisione, nonche' in genere di persone o gruppi che esplicano attivita' artistiche, scientifiche, tecniche ed altre attivita' di natura analoga.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art2 · fonte del testo