Parti Contraenti terranno consultazioni a vari livelli sulle questioni internazionali e bilaterali di comune interesse. Gli incontri al piu' alto livello avranno luogo in principio una volta l'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta l'anno; gli altri membri di governo terranno consultazioni se necessario. Consultazioni avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri competenti per gli affari politici, economici e culturali.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art6 · fonte del testo