Parti Contraenti si adopereranno per la piena applicazione degli accordi in vigore e per la conclusione di nuovi accordi allo scopo di limitare o ridurre ulteriormente il livello di armamenti in Europa e creare strutture di forze armate rispondenti alle legittime esigenze di difesa individuale o collettiva. Esse agiranno altresi', sia congiuntamente che individualmente, per favorire l'adozione di misure bilaterali e multilaterali idonee a rafforzare la fiducia, la stabilita' e la sicurezza, tra l'altro garantendo una maggiore trasparenza nel settore della sicurezza. Le Parti Contraenti favoriranno la loro collaborazione nel campo militare.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art5 · fonte del testo