Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori dell'insegnamento, dei programmi per la gioventu', dell'educazione fisica e dello sport. Esse promuoveranno l'apprendimento della lingua dell'altra Parte, gli scambi tra scuole secondarie ed Universita, i diretti contatti tra istituti di insegnamento e adotteranno misure per il mutuo riconoscimento dei titoli scolastici.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art13 · fonte del testo