Parti contraenti si impegneranno, sia sul piano bilaterale che su scala europea, a sviluppare la loro cooperazione nel settore delle infrastrutture. Esse si adopereranno in particolare per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi postali e di telecomunicazioni, nonche' dei collegamenti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per conduttura ("pipeline") tra i due Paesi.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art10 · fonte del testo