[1]Prestazioni in natura

[2](1) Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dell'altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale beneficera' di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente, come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione. (2) Le disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo si applicheranno anche alle protesi, ai presidi ortopedici e alle prestazioni in natura di notevole importanza (3) Per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate in virtu' del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicheranno le disposizioni del caso contenute nell'Accordo Amministrativo.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art24 · fonte del testo