1. Una persona che, in base alla legislazione di uno Stato contraente, abbia diritto a prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in caso di residenza o soggiorno nel territorio dell'altro Stato continente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'istituto competente, da parte dell'istituto del luogo in cui risiede o soggiorna, secondo le norme cui si deve attenere detto Istituto. L'articolo 12, paragrafo 2, e' applicabile per analogia. 2. Le prestazioni sanitarie previste dal paragrafo 1 vengono corrisposte in Austria; dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati, competenti per il luogo di residenza o di soggiorno della persona in questione; in Italia: dall'Unita' sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio. 3. Per il rimborso delle spese che risultino secondo il paragrafo 1, si applica per analogia l'articolo 15. 4. Nei casi previsti dal paragrafo i le prestazioni economiche debbono essere corrisposte dall'Istituto competente secondo la legislazione per esso vigente.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art22 · fonte del testo