Le parti contraenti convocano consultazioni amichevoli su tutti i problemi che potrebbero presentarsi nel corso della realizzazione dei suddetti obiettivi e procedono a scambi di informazioni per raggiungere soluzioni reciprocamente soddisfacenti su questi problemi. Su richiesta di una delle parti, nel piu' breve tempo possibile vengono convocate consultazioni su tutti i problemi che incidono sfavorevolmente sulle relazioni commerciali ed economiche bilaterali e vengono esaminati in modo costruttivo tutti i reclami relativi a questi problemi eventualmente presentati da una delle parti.

Testo vigente dal 22 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35~consiglio-art7 · fonte del testo