In conformita' con le politiche e con gli obiettivi rispettivi, e con la necessita', riconosciuta da entrambe le parti, di promuovere tra l'India e la Comunita' economica europea nuove relazioni nel settore industriale improntate ad una complementarita' e basate sui reciproci vantaggi e sul comune profitto, le parti contraenti si impegnano a promuovere, fino al piu' alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, essi devono in particolare applicare le seguenti misure:

  • a)tenere consultazioni e mantenere la cooperazione per risolvere i problemi economici e commerciali esistenti a livello internazionale, che possono interessare una delle parti;
  • b)fare ogni possibile sforzo per mantenere e rafforzare un sistema commerciale internazionale aperto ed equo ed adempiere gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio;
  • c)intensificare gli scambi delle informazioni disponibili sui rispettivi mercati e sulle industrie, nonche' sull'evoluzione delle tendenze e sulle politiche, allo scopo di individuare le possibilita' di aumentare la produzione e di migliorare le prospettive di mercato ai fini di una crescita economica globale ottimale;
  • d)promuovere le visite di persone, di gruppi e di delegazioni appartenenti agli ambienti commerciali, economici ed industriali per agevolare gli scambi industriali e tecnici ed i contatti ad essi inerenti; incoraggiare l'organizzazione di fiere e di esposizioni da entrambe le parti, nonche' l'adeguata infrastruttura dei servizi, compresa la pubblicita' relativa allo sviluppo del commercio di articoli di particolare interesse per l'una o l'altra parte;
  • e)coadiuvare le istituzioni che dette parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni commerciali;
  • f)riunire gli operatori economici di entrambe le parti per meglio individuare i settori ed i prodotti per i quali esse dovrebbero sviluppare la produzione e le esportazioni e favorire i programmi di sviluppo di mercato che ne deriveranno;
  • g)promuovere studi per adempiere gli obiettivi del presente articolo.

Testo vigente dal 22 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35~consiglio-art4 · fonte del testo