(a) Il presente accordo potra' essere denunciato da qualunque Stato contraente dandone preavviso per iscritto al governo del Regno del Belgio, il quale notifichera' tutti gli altri Stati firmatari di tale notifica; (b) La denuncia avra' effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo del Regno del Belgio. In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, le cui versioni inglese e francese fanno ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;349~accordo-art4 · fonte del testo