[1]Articolo VIII

[2]1. Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente convenzione non prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della stessa nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Governo del Regno del Belgio e avra' effetto un anno dopo il ricevimento della notifica. 2. La denuncia fatta da una delle Parti contraenti avra' effetto solo nei confronti di quest'ultima.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~convenzione-artviii · fonte del testo