1. Qualsiasi controversia insorga relativamente ai contratti stipulati dall'OCCAR per realizzare programmi che le sono stati assegnati, puo' essere presentata, previo accordo, a un Comitato di conciliazione all'interno del CdS che deve stabilire le procedure appropriate. 2. Qualsiasi contratto concluso dall'OCCAR per la realizzazione di programmi che le sono stati assegnati, che non sia un contratto di lavoro, contera' una procedura di conciliazione e includera' una clausola arbitrale. 3. Qualsiasi controversia tra l'OCCAR e un proprio dipendente relativamente al contratto di impiego o alle condizioni di lavoro sara' risolta secondo la normativa legale riguardante il personale.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art49 · fonte del testo