'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'OCCAR, le sue proprieta' e le sue entrate sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Gli Stati Membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita, compresi nei prezzi di beni o servizi, quando l'OCCAR, effettui acquisti considerevoli di beni o di servizi da essa utilizzati, strettamente necessari per l'esercizio delle attivita' ufficiali dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art4 · fonte del testo