1. Fatte salve le condizioni e in conformita' con le procedure stabilite dal CdS, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono soggetti a un'imposta, a beneficio dell'OCCAR su stipendi ed emolumenti da essa versati. Tali stipendi ed emolumenti del Direttore e dei membri del personale dell'OCCAR sono esenti da imposte nazionali sul reddito: ma gli Stati Membri mantengono il diritto di considerare tali stipendi ed emolumenti al fine di valutare l'imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e alle pensioni versate all'OCCAR ai suoi Direttori e ai membri del personale alla cessazione delle loro funzioni.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art17 · fonte del testo