[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULL'INDENNIZZO DEI BENI ITALIANI TRASFERITI ALLO STATO MAROCCHINO

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Marocco, desiderosi di rafforzare i loro legami di amicizia e di cooperazione, hanno convenuto, nello spirito di amicizia e di comprensione che regola i loro rapporti, di precisare le condizioni dell'applicazione ai cittadini italiani dell'articolo 8 del "dahir" n. 1.73.213 del 2 marzo 1973 (26 moharrem 1393) relativo al trasferimento allo Stato della proprieta' degli immobili agricoli o a destinazione agricola appartenenti a persone fisiche e giuridiche straniere, hanno stabilito quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Il Governo del Regno del Marocco versera' al Governo della Repubblica italiana un'indennita' globale e forfettaria per i beni, i diritti e gli interessi agricoli italiani in Marocco sottoposti alle disposizioni del citato "dahir".

Testo vigente dal 21 luglio 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-12;348~accordo-arti · fonte del testo