degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15

  • 1)Gli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 del presente accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.
  • 2)Ogni revisione sara' oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art11 · fonte del testo