[1]dell'Accordo

[2]1. Il presente Accordo puo' essere riveduto periodicamente da conferenze speciali dei Paesi dell'Unione particolare. 2. La convocazione delle conferenze di revisione e' decisa dall'Assemblea. 3. Gli articoli 7, 8, 9 e 11 possono essere modificati sia da conferenze di revisione, sia secondo le disposizioni dell'articolo 11.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879~accordo-art10 · fonte del testo