' dei testimoni e dei periti 1. Il testimone o il perito che sia comparso davanti all'autorita' richiedente per essere stato citato dall'autorita' richiesta, non puo', quale che sia la sua nazionalita', essere perseguito, arrestato o assoggettato all'esecuzione di una pena nel territorio della Parte contraente richiedente per fatti commessi prima di aver varcato la frontiera di tale Parte. 2. L'inviolabilita' del testimone o del perito viene meno se questi non lascia il territorio della Parte contraente entro una settimana a partire dal giorno in cui l'autorita' richiedente gli comunica che la sua presenza non e' piu' necessaria. In questo periodo non viene compreso il tempo durante il quale il testimone o il perito non ha potuto abbandonare detto territorio per motivi indipendenti dalla sua volonta'.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art7 · fonte del testo