Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti contraenti, sia comparso a seguito di una citazione avanti una autorita' giudiziaria della altra Parte contraente, non puo', qualunque sia la sua cittadinanza, essere perseguito, arrestato o sottoposto all'esecuzione di una pena sul territorio di quest'ultima per il reato che costituisce oggetto del procedimento per il quale e' stato citato a comparire, ovvero per un altro reato commesso anteriormente alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art52 · fonte del testo