1. Due o piu' Parti Contraenti potranno concludere, in caso di necessita', intese bilaterali o multilaterali per l'applicazione del presente Accordo. 2. L'Ufficio internazionale del Lavoro predisporra' una intesa-modello al fine di facilitare il raggiungimento delle intese di cui al paragrafo precedente del presente articolo.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art20 · fonte del testo