1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo gli obblighi contenuti nelle disposizioni di ogni altra Convenzione internazionale a carattere bilaterale o multilaterale che, fra due o piu' Parti contraenti, regolino o regoleranno l'estradizione o altre forme di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Le Parti contraenti potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni trattate nella presente Convenzione unicamente allo scopo di completarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 3. Tuttavia, se due o piu' Parti contraenti hanno basato o baseranno i loro rapporti su di una legislazione uniforme o su un regime particolare, esse avranno la facolta' di regolare i loro reciproci rapporti in materia, basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Le Parti contraenti che dovessero escludere l'applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti, in base alle disposizioni del presente paragrafo, invieranno a tale scopo una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art37 · fonte del testo