1. Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, al paragrafo 2 dell'articolo 3, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14, ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 15 ed al paragrafo 2 dell'articolo 16 saranno indirizzate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 2. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' alle Parti Contraenti ed agli Stati firmatari:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica;
  • b)le date di entrata in vigore e di esecuzione del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15;
  • c)ogni notifica ricevuta in conformita' alle disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art18 · fonte del testo