Oltre alle notifiche previste dagli articoli 17 e 18 del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunichera' agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 9 del presente Accordo:

  • a)le firme, le ratifiche e le adesioni in conformita' dell'articolo 9;
  • b)le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformita' all'articolo 11;
  • c)le denunzie, conformemente all'articolo 12;
  • d)l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13;
  • e)le notifiche ricevute in conformita' degli articoli 10 e 14;
  • f)le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16;
  • g)l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'articolo 18.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art19 · fonte del testo