e verifica 1. Lo Stato di condanna garantira' che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sara' regolata dalla legge dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilita' di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso e' stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art7 · fonte del testo