generali 1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Una persona condannata nel territorio di una Parte puo', conformemente alle disposizioni della presente Convenzione essere trasferito nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa puo' manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione. 3. Il trasferimento puo' esserre richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art2 · fonte del testo