[1]TUTELA DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

[2]Articolo 15 a. L'Agenzia mantiene un regime rigoroso idoneo ad assicurare una tutela effettiva contro la divulgazione di segreti commerciali, tecnologici e industriali ed altre informazioni riservate di cui e' venuta a conoscenza, ivi comprese le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo. b. Il regime di cui al precedente paragrafo a. deve includere, tra l'altro norme che prevedano:

  • i)principi generali e misure conseguenti per quantoa riguarda il trattamento delle informazioni riservate;
  • ii)condizioni del rapporto di impiego del personale per quanto riguarda la tutela delle informazioni riservate.
  • iii)procedure in caso di violazione accertata o presunta dell'obbligo di riservatezza.

[3]c. Il regime di cui al precedente paragrafo a. e' soggetto all'approvazione e alla revisione periodica del Consiglio.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art15 · fonte del testo