- Limitazione dell'uso 1. La Parte richiesta puo' subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non vengano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorita' della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. 2. Ciascuna Parte puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza il proprio preventivo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorita' della Parte richiedente, per fini di indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art32 · fonte del testo