Se il Consiglio conclude che un membro ha mancato agli obblichi che il presente Accordo gli impone e decide inoltre che tale inadempimento ostacola in maniera considerevole il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con un voto speciale, escludere tale membro dal presente Accordo. Il Consiglio ne da' immediata notifica al depositario. Questo membro cessa di essere parte al presente Accordo un anno dopo la data della decisione del Consiglio.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art44 · fonte del testo