Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente Accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro dall'Accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art65 · fonte del testo