di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo, ovvero un governo per il quale i Consiglio ha stabilito condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo' in ogni tempo notificare al depositario che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' con l'articolo 40, sia, se e' gia' in vigore, ad una data specificata. Nel fare la sua notifica a tal fine, il governo interessato si dichiara membro esportatore oppure membro importatore. 2. Un governo che ha notificato in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo che applichera' il presente Accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore, oppure, se e' gia' in vigore, in data specificata, e', sin da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio fino a quando non deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e diventa in tal modo membro.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art39 · fonte del testo