di applicazione provvisoria Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, sia quando quest'ultimo entrera' in vigore secondo l'articolo 41 sia, se e' gia' in vigore, ad una data specificata.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art40 · fonte del testo