1. Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e del Libano, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione dei titoli nei mercati finanziari. 2. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art33 · fonte del testo