[1]Stampa e settore audiovisivo

[2]Le Parti favoriscono la cooperazione nei settori della stampa e dei mezzi audiovisivi onde promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dell'indipendenza e del pluralismo dei media. La cooperazione viene attuata, fra l'altro, attraverso:

[3](a) la promozione dello sviluppo delle risorse umane, in particolare mediante programmi di formazione e di scambi per i giornalisti e gli operatori del settore dei media; (b) un maggiore e piu' agevole accesso alle fonti d'informazione per i media; (c) lo scambio di know-how e di informazioni tecniche; (d) la produzione di programmi audiovisivi.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art88 · fonte del testo