[1]Trasporti marittimi

[2]1. Le Parti cercano di applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali fondati su norme di concorrenza leale. 2. Le Parti decidono di estendere ai cittadini dell'altra Parte e alle navi registrate sul territorio dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla nazione piu' favorita per quanto riguarda il trasporto marittimo di merci, di passeggeri o di entrambi, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico, su basi di concorrenza leale e a condizioni commerciali. 3. Le Parti decidono di considerare il trasporto marittimo, comprese le operazioni intermodali, nel contesto dell'articolo 30, a prescindere da restrizioni legate alla nazionalita' o da accordi conclusi dall'una o dall'altra Parte, che esistono attualmente e che devono essere conformi ai diritti e agli obblighi delle Parti ai sensi dell'accordo GATS.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art31 · fonte del testo