agli investimenti Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art11 · fonte del testo