ARTICOLO XVI (Firma Riserve)

  • a)Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato; e' o ha diritto di divenire Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, puo' divenire Parte della Convenzione mediante:
  • i)firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure
  • ii)firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure
  • iii)adesione.
  • b)La Convenzione e' aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982 fino alla data della sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione.
  • c)Nessuna riserva puo' essere formulata in relazione alla Convenzione.

Testo vigente dal 6 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167~convenzione-artxvi · fonte del testo