FRA ENTI AUTONOMI E AGENZIE Di ATTUAZIONE (1) Le Parti, in conformita' con le finalita' del presente Accordo, favoriranno i contatti e la collaborazione fra istituzioni, organizzazioni e persone interessate in entrambi i Paesi nei settori di cui al presente Accordo. (2) L'Istituto Italiano di Cultura sara' la struttura di attuazione attraverso la quale la Rappresentanza Diplomatica e quelle Consolari dell'Italia nella Repubblica del Sud Africa realizzeranno la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia. (3) Il Ministero Sudafricano delle Arti, della Cultura, della Scienza e della Tecnologia, di concerto con i Ministeri del Governo Sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero Sudafricano degli Affari Esteri, sara' la struttura di attuazione e realizzera' la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia. (4) Nell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sara' accordata la dovuta considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti competenti, nonche' allo status delle agenzie di attuazione. Sara' riconosciuta la loro liberta' di stringere e mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 18 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;312~accordo-art2 · fonte del testo