[1](1) Ciascuna Parte, con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte attraverso i canali diplornatici, potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. (2) La denuncia del presente Accordo non interessera' i Programmi intrapresi precedentemente alla denuncia dello stesso, a meno che le Parti non concordino diversamente. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i sigilli. Fatto a Citta' del Capo il 13 marzo 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;312~accordo-art10 · fonte del testo