da prestazioni personali Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari da ogni prestazione di natura personale e da qualsiasi servizio di interesse pubblico, di qualsiasi natura, nonche' da oneri militari come requisizioni, contributi e acquartieramenti militari.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art55 · fonte del testo