fiscale dei locali consolari 1. Lo Stato d'invio e' esente nello Stato di residenza da imposte e tasse di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale per quanto concerne:

  • a)l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento; la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la pianificazione di terreni, destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare;
  • b)l'acquisto, la proprieta', il possesso o l'utilizzazione, conformi alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato dl residenza, di ogni bene mobile, compresi i mezzi di trasporto destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dei diritti e delle tasse imposte in occasione o a ragione di una importazione o riesportazione, e esclusivamente oggetto delle disposizioni dell'articolo 23. 2. L'esenzione.di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse stabilite o riscosse quali remunerazione di servizi particolari resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di tale Stato.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art12 · fonte del testo